Art. 20.
(Reparti mobili).

      1. Nell'ambito dei nuclei provinciali di cui all'articolo 17 sono istituiti i reparti mobili della polizia tributaria.
      2. I reparti mobili, oltre ad assolvere servizi di sicurezza e di sorveglianza presso ogni sede della polizia tributaria, possono essere chiamati a concorrere in operazioni di ordine e sicurezza pubblica ai sensi degli articoli 2 e 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
      3. I reparti mobili dispongono di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità e il personale che vi presta servizio deve essere preparato a tale impiego speciale.
      4. I reparti mobili sono diretti da funzionari con grado non inferiore a commissario di prima qualifica di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a); il personale dipendente proviene da sezioni speciali di allievi-agenti ausiliari, istituite in seno ad ogni istituto di istruzione per allievi-agenti ove è ammesso personale di leva.